Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.
Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve  capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi consentiti dalla legge.

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